Torna alla pagina iniziale
DEFRITENContatto • 
stampa pagina
Home
A proposito di dirittodautore.ch
Il dibattito È aperto
Opinioni
Il diritto d’autore oggi
Il diritto d'autore di domani
La controversia su Internet
Link & Download
FAQ
Glossario
News & Media

Glossario

Autore | Copia privata | Digitalizzazione | Digital Rights Management | Diritti di protezione affini | Dominio pubblico | Gestione collettiva | Gruppi di interesse | Licenza | Limitazioni del diritto d’autore | Misure tecniche | OMPI | Opere | Proprietà intellettuale | Società di gestione |

Autore

È autore la persona fisica che ha creato l’opera. L’autore ha il diritto esclusivo su determinate utilizzazioni della sua opera e al compenso. I diritti d’autore, ad eccezione di quelli morali, possono essere ereditati e trasmessi a persone o aziende che sono titolari di diritti ma non autori. È autore solo la persona fisica che ha partecipato alla creazione dell’opera.

torna su

Copia privata

La legge sul diritto d’autore permette la copia per uso privato. Ciò significa che è legale copiare un’opera su un altro strumento di riproduzione per farne un uso privato o limitato agli amici più stretti. I programmi per computer sottostanno a regole specifiche che non consentono la copia per uso privato.

torna su

Digitalizzazione

Per digitalizzazione si intende la trasformazione di informazioni analogiche come testo, immagine e audio in una forma elettronica che può essere registrata ed elaborata a piacimento e senza perdita di qualità.

torna su

Digital Rights Management

Digital Rights Management (DRM) significa «gestione elettronica dei diritti». I sistemi DRM consentono la gestione e la commercializzazione elettronica delle condizioni che garantiscono l’accesso ai contenuti digitali e dei diritti per la loro utilizzazione.

torna su

Diritti di protezione affini

I diritti di protezione affini sono i diritti conferiti agli artisti interpreti, ai produttori di supporti audio e audiovisivi nonché alle società di diffusione. Data la loro affinità con il diritto d’autore sono regolati dalla stessa legge.

torna su

Dominio pubblico

Per dominio pubblico (public domain) si intendono i contenuti liberamente accessibili e gratuiti come libri, musica e software. Si tratta di contenuti non protetti dal diritto d’autore sia perché non lo sono mai stati (per mancanza di «carattere d’opera»), sia perché la durata della protezione è scaduta (ad es. per le opere di Manzoni), sia perché sono stati esclusi dalla legge sul diritto d’autore (ad es. i testi di legge).

torna su

Gestione collettiva

Per gestione collettiva si intende la gestione dei diritti di diversi titolari e l’esercizio del loro diritto a un compenso da parte delle società di gestione.

torna su

Gruppi di interesse

La legge sul diritto d’autore si limita a distinguere autori e utenti. Nel contesto del dibattito pubblico si distingue invece tra:

  • persone che esercitano un’attività culturale creando ed eseguendo opere,
  • produttori (produttori di supporti audio e audiovisivi, organismi di diffusione e produttori cinematografici),
  • utenti e intermediari che utilizzano e diffondono i contenuti professionalmente
  • e consumatori
torna su

Licenza

Il titolare di un diritto può autorizzare contrattualmente un’altra persona o azienda a utilizzare la sua opera o prestazione. Questo tipo di contratti sono detti licenze.

torna su

Limitazioni del diritto d’autore

Le eccezioni alla protezione del diritto d’autore sono anche definite limitazioni del diritto d’autore. Servono a proteggere importanti interessi di terzi (ad es. protezione della sfera privata, eccezioni a favore dei disabili, determinate utilizzazioni nelle scuole e nelle aziende).

torna su

Misure tecniche

Le misure tecniche sono presenti negli apparecchi e nei programmi per computer per evitare che gli utenti accedano illegalmente a contenuti digitali o che li riproducano. Ne sono un esempio il blocco alla riproduzione sui CD audio, i codici regionali sui DVD e la protezione tramite password dell’accesso ai negozi di musica on line.

torna su

OMPI

L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization – WIPO) è una sottoorganizzazione dell’ONU con sede a Ginevra incaricata delle questioni legate alla proprietà intellettuale. Il suo compito principale è promuovere la protezione della proprietà intellettuale a livello mondiale tramite collaborazioni internazionali occupandosi degli accordi in materia di proprietà intellettuale sottoscritti dai paesi membri dell’ONU. Nell’ambito del diritto d’autore l’OMPI gestisce tra le altre cose la Convenzione di Berna, la Convenzione di Roma e i trattati Internet dell’OMPI.

torna su

Opere

Affinché il diritto d’autore protegga il frutto dell’attività intellettuale, devono essere soddisfatte determinate condizioni legali. La protezione è riservata alle opere, cioè alle creazioni immateriali letterarie e artistiche che abbiano carattere individuale e «unico» e quindi «carattere di opera». Anche i programmi per computer sono protetti dal diritto d’autore e in merito la legge prevede disposizioni particolari.

torna su

Proprietà intellettuale

La protezione industriale (diritto dei brevetti, dei marchi, del design e della protezione della varietà), il diritto d’autore e i diritti di protezione affini regolano i diritti relativi ai beni immateriali. Più in generale si parla di «diritto dei beni immateriali». Poiché i diritti conferiti creano una situazione di proprietà, si parla anche di proprietà intellettuale.

torna su

Società di gestione

Le società di gestione sono associazioni di autori e titolari di diritti d’autore e diritti di protezione affini. Il loro compito principale è la gestione collettiva dei diritti e l’esercizio dei diritti al compenso. In Svizzera ci sono cinque società di gestione: ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM.

torna su

 

 
Questo sito è un servizio pubblico dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

News & Media

News sulla revisione »

Il gioco «Support Creative People»

Caccia ai pirati!
Vai al gioco »