«Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la lebbra afligga chiunque ne modiichi il contenuto [...]. Consegni questo messaggio a Satana e lo segua all’inferno chi vuole passare l’eternità in sua compagnia.»
Traduzione libera di una maledizione del XIII secolo (fonte: Eike von Repgow, Sachsenspiegel: traduzione dal tedesco medievale di Paul Kaller, Monaco 2002, p. 15)
Nel Medioevo gli autori proteggevano le loro opere da utilizzi illeciti semplicemente inserendo «maledizioni». L’introduzione della stampa rese finalmente possibile la riproduzione su larga scala delle opere letterarie. Ciò contribuì da un lato all’alfabetizzazione della società: il sapere non era ormai più appannaggio dell’elite. D’altro lato iniziò il fenomeno delle ristampe. Per proteggere gli autori delle versioni originali le autorità crearono il cosiddetto «privilegio di stampa», limitato nel tempo e a determinati ambiti. Tali privilegi non erano attribuiti agli autori, ma agli stampatori. Per quanto riguarda quell’epoca si può dunque parlare di diritto sulla copia (copyright), ma non di diritto d’autore.
Solo con l’illuminismo artisti, autori e società prendono coscienza della
necessità di proteggere le opere artistiche. Nasce dunque la «dottrina della
proprietà intellettuale»: chi realizza opere di natura immateriale deve poter
far valere il proprio diritto di proprietà alla stessa stregua di un artigiano. Si
prende atto inoltre dell’esistenza di una correlazione tra l’autore e la sua
opera, il che porta alla creazione di un diritto morale d’autore.
All’inizio del XIX secolo paesi come l’Inghilterra, la Francia e la Prussia
definiscono regole nazionali per gestire la proprietà intellettuale. In Svizzera
inizialmente diversi cantoni si oppongono a una regolamentazione, l’esportazione di
opere non protette verso i paesi vicini è, infatti, un commercio molto lucrativo.
Nel 1883, tuttavia, anche in Svizzera entra in vigore la prima legge sul diritto d’autore.
Le attese della società nei confronti del diritto d’autore sono molte e contrastanti: operatori culturali e produttori mirano in primo luogo ad ottenere diritti esclusivi che garantiscano loro una base di sopravvivenza, di commercio e di investimento. Utenti e consumatori auspicano invece un accesso possibilmente completo e vantaggioso ad ogni genere di contenuti. Gli utenti possono a loro volta essere operatori culturali o autori scientifici che ricorrono ad opere esistenti nell’ambito delle rispettive attività. Il cerchio si chiude: solo una legge sul diritto d’autore equilibrata sarà in grado di soddisfare tutte queste esigenze. La legge sul diritto d’autore del 1992 attualmente in vigore ha saputo garantire questo equilibrio, ad esempio con «l’eccezione alla protezione per gli utilizzi a fini didattici» che consente, tra le altre cose, la riproduzione di opere per le classi scolastiche ma al contempo prevede che l’autore percepisca un compenso.
Il progresso tecnico crea possibilità di produzione e utilizzazione sempre nuove: il fenomeno, iniziato nel XV secolo con l’avvento della stampa, è continuato con l’invenzione della radio, della televisione e di Internet nel XX secolo. Progressivamente si è creato un mercato per l’utilizzo di massa dei contenuti.
Oggigiorno questo mercato è un elemento essenziale dell’industria culturale che, in Svizzera, impiega oltre 80 000 persone e, con una cifra d’affari annua di circa 17 miliardi di franchi svizzeri, contribuisce in modo significativo all’economia del paese. La crescente diffusione di Internet, della radio e della televisione digitale nonché della telefonia mobile – si pensi alle prestazioni on line e alle suonerie – non farà che rafforzare questo mercato e il suo influsso. La legislazione deve tenere conto di questi sviluppi.