I diritti d’autore sono monopoli limitati nel tempo. Consentono all’autore di autorizzare o vietare determinate utilizzazioni della sua opera. Ciò gli consente ad esempio di esigere un compenso per l’esecuzione o la diffusione della sua opera e dunque di percepire un reddito. Il diritto d’autore gli conferisce inoltre diritti patrimoniali che può trasmettere a terzi tramite una licenza o un trasferimento di diritti. Tra questi si annoverano il diritto di rappresentazione e di recitazione, il diritto di riproduzione, di diffusione, di emissione e di ritrasmissione nonché il diritto di far vedere o udire.
Oltre ai diritti patrimoniali elencati il diritto d’autore protegge anche la relazione personale dell’autore con l’opera, dal momento che si tratta dell’espressione della sua creatività e soggettività. Questi diritti morali d’autore proteggono l’autore da una ridicolizzazione o da uno snaturamento della sua opera. L’autore ha inoltre il diritto di stabilire se, quando e a quali condizioni la sua opera può essere pubblicata. Ha inoltre il diritto di essere menzionato come autore. I diritti morali d’autore non sono trasferibili a terzi.
Per rendere un’opera udibile o visibile sono spesso necessarie altre persone: interpreti (che non creano l’opera protetta, ma la eseguono), produttori e organismi di diffusione. A queste persone e aziende sono conferiti diritti di protezione affini (anche detti «diritti di protezione connessi») che attribuiscono loro determinati diritti patrimoniali per le loro esecuzioni, registrazioni e diffusioni.
Opere protette |
Opere non protette |
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| Opere musicali, testi (letteratura, articoli di giornale, ecc.), fotografie, film, immagini, programmi per computer, edifici, carte geografiche, pantomime, ecc. | Sentenze dei tribunali, leggi, concetti, fascicoli di brevetti, mezzi di pagamento, ecc. |
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La protezione conferita dal diritto d’autore è automatica, ossia nasce nel momento in cui si fornisce una delle prestazioni definite dalla legge, creando un’opera e rappresentandola, diffondendo un’emissione, oppure creando un supporto audio o audiovisivo. Non è pertanto necessario osservare formalità particolari. Una registrazione in Svizzera non è né utile né possibile.
Spetta all’autore decidere cosa fare della propria opera: può pubblicarla o
tenerla per sé, utilizzare l’opera a scopo di lucro o metterla a disposizione
gratuitamente; può infine gestirla personalmente o trasmettere i propri diritti patrimoniali
a terzi, ad esempio a una casa editrice, a un produttore o a una società di gestione.
La protezione dell’autore, tuttavia, non è illimitata e in diversi ambiti il suo
monopolio è circoscritto a favore della collettività. L’intento è
garantire a quest’ultima un accesso possibilmente adeguato all’informazione e alla
cultura e creare così un giusto equilibrio a favore della libertà di pensiero e di
informazione. Il limite più importante è il «termine di protezione». La
protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell’autore (50 per i programmi per computer), e
50 anni dopo l’esecuzione della relativa prestazione per i diritti di protezione affini. Una
volta estinta la protezione, le opere e le prestazioni fornite sono a libera disposizione della
collettività. Diventano cioè di pubblico dominio.
Il diritto d’autore contiene eccezioni anche dove, finora, non è stato possibile
controllare le utilizzazioni singolarmente. Ciò è il caso, in particolare, per
l’uso privato. Nel quadro dell’insegnamento e dell’informazione interna delle
aziende, ad esempio, la legge ne autorizza un certo numero. Sono inoltre permessi tutti gli
impieghi per uso privato, in particolare la copia privata.
In contropartita i titolari ricevono un’indennità forfetaria riscossa dalle
società di gestione. Si tratta della cosiddetta «gestione collettiva».
L’ammontare dell’indennità è stabilito dalle società di gestione
che allestiscono tariffe negoziate con le associazioni di utenti interessate. Le tariffe sono
sottoposte al Sorvegliante dei prezzi e approvate da una commissione arbitrale indipendente. Il
prodotto della gestione è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo uno specifico
regolamento.
Fate una copia del vostro CD preferito per un’amica. Il CD vergine (di 80 minuti) vi costa 70 centesimi di cui 7 sono pagati alla società di gestione SUISA a titolo di indennità. La SUISA ripartisce equamente questa cifra agli aventi diritto secondo una chiave di ripartizione negoziata ad hoc.